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Ordinanza — n. 43002/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings and evidence evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained grievances regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, which fall exclusively within the trial court's competence. The appellant argued against the appellate court's assessment of the transport of drugs and the credibility of co-defendants' statements, while the court found the lower court's reasoning based on sound inferential criteria and high weight given to specific circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material probative elements, as these functions belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual findings review evaluation of evidence court of first instance procedural costs imputazione per reati di stupefacenti traffico qualificato di eroina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARA MARIGLEN nato il 18/05/1993 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando le modalità del trasporto di sostanza stupefacente a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato per escludere l'attendibilità della versione concordata tra i due coimputati di tenere indenne il Mara, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio; ritenuto che anche i motivi sull'uso personale e le circostanze attenuanti generiche sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il lo • 'ere estensore Il Pre