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Ordinanza — n. 43001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against non-prosecution for unauthorized escape from home detention under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the non-prosecution decision, but the Court of Appeal of Bari had already thoroughly addressed all elements required for the crime of escape under Article 385 of the Penal Code. The court ruled that the appeal was generic and failed to challenge the established legal principle that any unauthorized departure from home detention constitutes the offense, regardless of duration or distance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific motivation against the lower court's detailed reasoning on the elements of the crime of escape from home detention, as the lower court's application of the law is sufficient and consistent with binding precedent.

Parole chiave

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non-prosecution appeal home detention escape inadmissible appeal lack of motivation Article 131-bis Penal Code aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento partenza dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 385 c.p.
pen., contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 385 cod. pen
pen., contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARATTO ANDREA nato a FOGGIA il 20/06/1981 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, nel confermare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il