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Ordinanza — n. 42999/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42999/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELLONE GIUSEPPE (CUI 06GQXR5) nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/04/1994 EVACUO PASQUALE (CUI 05Z1A3R) nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/12/2000 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei reati in ragione delle plurime e numerose cessioni, della vicinanza dello spaccio a istituti scolastici, e considerate anche le aggravanti della recidiva riconosciuta a Evacuo Pasquale e quella dell'art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 80 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42999/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie sanzione penale gravi addebiti penali criminalità persistente procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 80 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELLONE GIUSEPPE (CUI 06GQXR5) nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/04/1994 EVACUO PASQUALE (CUI 05Z1A3R) nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/12/2000 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei reati in ragione delle plurime e numerose cessioni, della vicinanza dello spaccio a istituti scolastici, e considerate anche le aggravanti della recidiva riconosciuta a Evacuo Pasquale e quella dell'art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Con li re e