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Ordinanza — n. 42996/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court declares appeals inadmissible where penalty review was not requested for satellite charges after cassation annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared both appeals inadmissible, ordering the appellants to pay legal costs and a fine. The primary appellant withdrew his appeal, while the second appellant's appeal was rejected because it challenged a penalty determination regarding a charge that had not been annulled by the Supreme Court. The court ruled that the appellate court lacked the authority to re-evaluate the most serious offense when only a satellite charge was annulled, and the withdrawal did not exempt the appellant from fines under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; When an appellate court reviews a case following a cassation annulment limited to a specific charge, it cannot re-evaluate the penalty for a satellite charge not included in the annulment, and withdrawal of appeal does not exempt the appellant from fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal satellite offense penalty review cassation annulment Article 616 procedure legal costs criminal procedure rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE PASQUALE nato a AVELLINO il 28/10/1992 SCHISA TOMMASO nato a MASSA DI SOMMA il 20/12/1990 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che in data 8 agosto 2024 il ricorrente Esposito Salvatore Pasquale ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, avv. Saverio Campana; ritenuto che il ricorso di Schisa Tommaso è inammissibile perché censura la determinazione della pena rispetto ad un capo di imputazione che non è stato interessato dall'annullamento con rinvio disposto in data 24 febbraio 2023 dalla Corte di cassazione limitatamente al capo 112), individuato già prima del disposto annullamento come reato satellite del reato di cui al capo 113), non essendo stata la Corte di appello investita del potere di rivalutare in sede di giudizio di rinvio anche la individuazione del reato più grave, con conseguente corretta rideterminazione della pena riferita al solo capo di imputazione oggetto dell'annullamento; ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00, ciò vale anche per il ricorrente rinunciante, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Consi stensore Il Pr