Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific and repetitive censure of facts regarding drug trafficking. The court rejected the appeal as it introduced no new arguments. The decision upholds the lower court's findings on drug trafficking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed specific and repetitive of those already rejected by the Court of Appeal, which had correctly assessed the evidence of drug trafficking. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; The appeal is inadmissible if it introduces specific censure of facts that are merely repetitive of arguments already rejected by the appellate court with adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO SAMUEL nato a CATANZARO il 20/01/1993 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in rapporto alle ragioni della ritenuta finalità di spaccio della detenzione; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalle modalità di occultamento, dalla disponibilità del materiale necessario al confezionamento, dalle condizioni economiche modeste, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che il secondo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla gravità delle condotte di detenzione a fine di spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consi iere estensore Il Pre/sitle