Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived acquittal grounds under art. 129 CPP and settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant's arguments regarding acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were waived. The appellant had entered into a settlement agreement under Article 599-bis, which precludes raising issues of acquittal or sentencing errors in cassation unless specific procedural defects are proven. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeals following a settlement agreement, issues of acquittal grounds and sentencing errors are inadmissible unless the appeal challenges the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOUCHI HAKIM CUI 05L22Z4 nato il 31/01/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdat-9-av"4&e-a4e-P-a-rt udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Amouchí Hakir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Genova, in relazione al reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
3. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il Consiiliere stensore Il P