Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific connection to the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Silvio Sidella's appeal against his conviction for aggravated attempted theft inadmissible due to generic and disorganized grounds. Sidella argued the lower court's reasoning was incoherent, but the appellate court found the complaint failed to specify how the appealed decision's arguments differed from the original judgment. Consequently, the appeal was rejected as lacking the required specific correlation between the cited errors and the contested decision, resulting in a ruling against Sidella for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the errors alleged and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDELLA SILVIO nato a BARI il 11/01/1968 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sidella Silvio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di tentativo di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, essendo le argomentazioni sconnesse e disorganiche. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Co sigli e estensore Il Pre de tézi