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Ordinanza — n. 42934/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction citing lack of mitigating circumstances and habitual offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tinella Angelo inadmissible, upholding his conviction for driving under the influence. The appellant argued for generic mitigating circumstances and suspended sentence, but the court found his multiple prior convictions precluded these benefits. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and logical, rejecting the claim of flawed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; The court must assess the gravity of the offense based on relevant criteria without examining all elements, and generic mitigating circumstances are denied when the offender's negative personality, evidenced by multiple prior convictions, renders the conduct habitual and dangerous.

Parole chiave

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drunk driving conviction habitual offense exclusion generic mitigating circumstances suspended sentence denial appeal inadmissibility carenza di credibilità oggettiva allegazione motivata asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131 bis cod. pen
Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sez. Unite, n. 13861 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)
Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINELLA ANGELO nato a SAN VITO DEI NORMANNI il 21/01/1950 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con cui Tinella Angelo era stato dichiarato colpevole del reato di guida in sato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,63 e 1,67g/1).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma la oggettiva pericolosità della condotta di guida, connotata dall'essersi spostato in stato di ebbrezza in centro abitato e in piena notte. Deve inoltre rilevarsi che l'art. 131 bis cod. pen. richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, essendo incontestato che il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti. Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen (Sez. 3 - n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041;

Sez. 4 - n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244 - 05). Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena alla luce della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali.L' apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen e del beneficio della sospensione, è conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila