Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42931/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic legal violations and failure to apply general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Barba inadmissible due to the generic nature of the legal complaints and the lack of specific arguments regarding general mitigating circumstances. The appellant challenged the lower court's conviction for drug trafficking and the refusal to apply Article 62-bis of the Penal Code, claiming a violation of notification rules. The court rejected these claims because the appellant failed to demonstrate a specific link between the cited legal provisions and the contested decision, and because the lower court provided sufficient reasoning based on the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific indications correlating the grounds of the contested decision with the arguments of the appeal, and the judge's assessment of general mitigating circumstances is non-reviewable in terms of legality if based on relevant elements of personality and crime severity.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility general mitigating circumstances drug trafficking conviction penal code provisions criminal history assessment notification defect claim costs of appeal attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
La prima censura è del tutto avulsa dalla vicenda processuale in esame, posto che non si è mai posta questione circa l'applicazione della norma di cui all'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
581 comma 1 ter, trattandosi di imputato detenuto; nonché mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 133 cod. pen.
Detti elementi, valutati ex art. 133 cod pen, impedivano di irrogare un differente trattamento sanzionatorio.
art. 62 bis cod. pen
581 comma 1 ter, trattandosi di imputato detenuto; nonché mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Detti elementi, valutati ex art. 133 cod pen, impedivano di irrogare un differente trattamento sanzionatorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA FABIO nato a NAPOLI il 02/07/1984 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Barba Fabiib ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, decidendo su rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza emessa nei suoi confronti per vizio di notifica, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della norma di cui all'art. 581 comma 1 ter, trattandosi di imputato detenuto; nonché mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La prima censura è del tutto avulsa dalla vicenda processuale in esame, posto che non si è mai posta questione circa l'applicazione della norma di cui all'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Quanto alla mancata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., non risulta che la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche sia stata avanzata con i motivi di appello, con cui il ricorrente aveva chiesto la riduzione della pena in misura congrua alla gravità dei fatti.

Sul punto, comunque, la sentenza impugnata fornisce ampia, esaustiva e congrua motivazione, evidenziando plurimi elementi attinenti alla gravità del fatto, rivelatore di una attività di spaccio professionale, e alla personalità dell'imputato ( gravato da plurimi precedenti). Detti elementi, valutati ex art. 133 cod pen, impedivano di irrogare un differente trattamento sanzionatorio. Va quindi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor