Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation was too generic and lacked specific factual correlation. The appellant argued the lower court's reconstruction of facts was illogical, but the court found the original judgment's reasoning satisfactory and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for generic lack of motivation if the appellant fails to specify the precise correlation between the arguments used against the decision and the specific grounds upon which the contested act was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZA VITTORIO nato a ASMARA( ETIOPIA) il 09/08/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bozza Vittorio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di tentativo di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, essendo la ricostruzione dei fatti manifestamente illogica e astratta. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il onsiglí re estensore Il Pre den