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Ordinanza — n. 42929/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for driving without license, ruling no legal violation occurred regarding probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pratelli Alfonso inadmissible, rejecting his claim that the lower court violated the law by denying probation. The appellant argued the trial court should have allowed him to undergo a probationary period at the Montevago municipality, but the court found no legal error in the original decision. Consequently, the appeal was dismissed without conversion to an appeal, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of law regarding the denial of probation must demonstrate a specific legal error; if no such error is proven and no motivational defect is found, the appeal is inadmissible and cannot be converted to an appeal.

Parole chiave

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driving without license probation denial inadmissible appeal conversion to appeal Cassa delle Ammende verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Né il ricorso può essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
pen., non essendo stato dedotto neppure un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATELLI ALFONSO nato a SCIACCA il 29/03/1977 avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca ha condannato Pratelli Alfonso per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, rigettando la preventiva richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per saltum in Cassazione avverso la sentenza, lamentando violazione di legge in ordine al diniego della sospensione con messa alla prova.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe " dovuto accogliere l'istanza di essere messo alla prova presso il Comune di Montevago", non deduce alcuna violazione di legge. Né il ricorso può essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., non essendo stato dedotto neppure un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.