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Ordinanza — n. 42928/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging motivation defects not listed in the new plea bargain appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the attempted theft charge, but the Court noted that under the new procedural law, such appeals are limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the alleged motivation defect did not fall within these permissible categories and the illegality of the sentence was not raised, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain applications are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the sentence; allegations of motivation defects are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal motivation defect inadmissible appeal procedural law reform Cassation grounds sentenza contumaciale testimonianza della vittima domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMA ER3ON nato il 25/05/1994 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di VICENZAdertere~45~e-13e-Feil- udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vicenza per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il Cor7siglier este sore Il P sid