Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding aggravated theft attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of those already rejected by the lower court. The appellant argued the conviction for aggravated theft was flawed due to the unsuitability of the tool used to break the door, but this claim lacked new specific analysis. The court ruled that such generic repetitions violate procedural requirements and constitute a lack of specificity under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Appeals based on grounds identical to those previously rejected by the lower court are inadmissible due to lack of specificity and failure to provide new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC LAURA nato a ROVIGO il 22/09/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stolanovic Laura ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che la ha riconosciuta colpevole di tentativo di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, stante l'inidoneità del mezzo utilizzato per scassinare la porta di ingresso di un appartamento. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è meramente reiterativo della doglianza già respinta dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente, logica ed in linea con le risultanze processuali ( precedente forzatura del portone di ingresso nel condominio).
E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il C nsiglie e estensore