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Ordinanza — n. 42926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCHI MARZIA nato a ROMA il 20/02/1977 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Pochi Marzia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che la ha riconosciuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del livello di tasso alcolemico e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, attinente alla contestazione del tasso alcolemico, è meramente reiterativo della doglianza già respinta dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente, logica ed in linea con le risultanze processuali ( esito del referto ospedaliero ed assenza di evidenze contrarie).

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 42926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom godimento dei diritti civili permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni di persecuzione contraddittorie vizio di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di 'non punibilità di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCHI MARZIA nato a ROMA il 20/02/1977 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pochi Marzia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che la ha riconosciuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del livello di tasso alcolemico e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, attinente alla contestazione del tasso alcolemico, è meramente reiterativo della doglianza già respinta dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente, logica ed in linea con le risultanze processuali ( esito del referto ospedaliero ed assenza di evidenze contrarie).

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di 'non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato, in modo pertinente e rispettoso dei principi esposti, non solo il livello del tasso alcolemico, ma anche il precedente penale dell'imputata, condannata per omicidio stradale. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Coniglie