Italian court dismisses appeal for genericity of grounds regarding evidence evaluation in aggravated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Indelicato Emanuel inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding the evaluation of evidence. Indelicato argued that the second-instance court failed to properly assess the proof of aggravated theft, but the court found his arguments lacked specific correlation with the contested decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Indelicato was ordered to pay the opposing party's costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal, rendering the complaint aspecific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO EMANUEL nato a ROMA il 26/03/1987 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indelicato Emanuel ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Co igliere estensore Il Pr ide te -