Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific proof of error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Danilo Lelli's appeal against his conviction for attempted burglary inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding the trial court's reasoning. Lelli argued the lower court failed to properly evaluate evidence, but the appellate body found his objections lacked specific correlation with the original judgment's findings. Consequently, the appeal was rejected, and Lelli was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact connection between the contested decision's reasoning and the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLI DANILO nato a ROMA il 02/10/1984 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lelli Danilo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di tentativo di furto in abitazione aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il onsigr re estensore I