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Ordinanza — n. 42922/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Roberto Fiorini's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible due to generic and non-specific grounds. Fiorini argued the lower court failed to evaluate exculpatory evidence under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the appellate court found his complaints lacked necessary correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and Fiorini was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented by the appellant.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-specific complaint Criminal Procedure Code exculpatory evidence procedural costs inadmissible appeal sentencing review domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellì
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellì).
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINI ROBERTO ( CUI 00EGN6H ) nato a ROMA il 06/03/1961 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fiorini Roberto ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellì). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consi liere estensore t Il Pres 'ere