Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific reference to first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Victor Cibotari's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. Cibotari argued the appellate court failed to properly evaluate the first-instance judgment, but the court found his complaint generic and lacking specific correlation to the contested reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Cibotari was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity of grounds if the appellant fails to indicate the specific correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal, ignoring the statements of the censured provision without falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIBOTARI VICTOR nato il 29/09/2001 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cibotari Victor ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione da parte della Corte territoriale, che aveva richiamato, per relationem, la sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, che non contiene alcun richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 e estensore Il