Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific grounds linking arguments to the decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Fierro Fabrizio inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding the lower court's reasoning. Fierro argued that the appellate court failed to evaluate evidence for his acquittal on burglary, but the court found his objections lacked specific correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and Fierro was ordered to pay 3,000 euros in court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO FABRIZIO nato a TORINO il 11/06/1994 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fierro Fabrizio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572, 612 bis commessi in danno della ex convivente, assolvendolo dal reato di furto in abitazione contestato al capo 2) della rubrica. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecifìcità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesime al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il fonsialiere estensore Il Pre en