Italian Court dismisses appeal for aggravated theft due to generic grounds and lack of specific reasoning correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alice Maria Tapordei inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant argued for acquittal and non-punishment under Article 131 bis, but the Court found her arguments too generic and unrelated to the lower court's specific reasoning. Consequently, the decision upheld the conviction for aggravated theft and the refusal to apply the non-punishment clause due to the defendant's habitual nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation with the lower court's reasoning, and the appellate court may confirm the first-instance penalty without reducing it if the factual assessment remains non-illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPORDEI ALICE MARIA ( CUI 03YAI74 ) nato il 02/11/1989 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona che ha dichiarato Tapordei Alice Maria responsabile del reato di furto aggravato.
2. L'imputata, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis e al giudizio di bilanciamento. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. ma non aveva diminuito la pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo non si confronta sotto alcun profilo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. ricorrendo l'abitualità, in considerazione dei precedenti dell'imputata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione. ISez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 - 01;
Sez. 4 -, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale ha formulato un apprezzamento di merito non manifestamente illogico, considerando che il fatto così come concretamente avvenuto ( la merce sottratta era stata danneggiata e resa invendibile), nonché la condizione di recidiva dell'imputata, non consentissero una rimodulazione della pena in termini inferiori.
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il 5onsiglieje estenso