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Ordinanza — n. 42918/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Cavalieri's appeal inadmissible for failing to provide a specific legal critique of the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments regarding the irrelevance of refusing a second alcohol test, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected. Consequently, the court applied the established rule that appeals must offer more than a simple repetition of previously dismissed grievances to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed in the appellate proceedings without offering a new, specific legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of legal critique appellate review Cassazione procedure esame di cassazione ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.
Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Ghezzi
Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013
Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI MARCO nato a BOLOGNA il 20/07/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 marzo 2023 con cui Cavalieri Marco era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 7 C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Si contesta che l'imputato aveva già acconsentito ad un primo accertamento alcolimetrico prima di rifiutare di sottoporsi al secondo.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Il ricorrente si limita a reiterare doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti all'irrilevanza del rifiuto di sottoporsi ad una seconda prova ai fini dell'accertamento del reato. Tale profilo di censura, tuttavia, è già stato adeguatamente vagliato con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non risulta scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I Giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi affermati da 'questa Corte di legittimità, hanno rilevato che il reato contestato deve ritenersi integrato anche in caso di rifiuto di sottoporsi solo ad un secondo test in quanto si tratta comunque di condotta che ostacola la conclusione dell'iter previsto, comprensivo di due distinti accertamenti da effettuarsi a breve distanza l'uno dall'altro (Sez. 6, n. 15967 del 08/03/2016, Ghezzi, Rv. 266994 - 01;

Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Rv. 257540 - 01).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17