Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42915/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving, citing discretionary sentencing powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drunk driving. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court emphasized that assessing the gravity of the offense is a discretionary power of the trial judge. The court found the lower court's reasoning sound, noting the high danger posed by driving drunk on a busy highway, and thus refused to intervene.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of the gravity of the offense under Article 131 bis is a discretionary power of the trial judge based on the specific conduct and danger, which cannot be reviewed by the Court of Cassation absent a lack or manifest illogicality of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishment cause drunk driving offense sentencing discretion Cassation review limits Article 131 bis momento del reato testimonianza della vittima crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJZOUB CIROLORENZO nato a MIRANO il 05/10/1978 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 16 dicembre 2022, con cui Majzoub Cirolorenzo era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 1 e 2, lett.

c) e co. 2 bis C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità della stessa, essendosi l'imputato posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica all'interno di un parcheggio autostradale, luogo generalmente molto frequentato da pedoni e veicoli, ponendo in essere una condotta altamente pericolosa per la circolazione stradale e l'incolumità altrui.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiltil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma