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Ordinanza — n. 42914/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42914/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 5 gennaio 2022, con cui Babou Cheikh era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42914/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope legittimazione a contestare licenza chèque legittimazione ad agire probabilità di successo del ricorso ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABOU CHEIKH nato il 02/04/1995 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 5 gennaio 2022, con cui Babou Cheikh era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo di difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. peri., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità della stessa, commessa con spregiudicatezza e violenza sulle cose nonché l'offesa conseguente, trattandosi di furto di beni di valore non irrisorio. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilfil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma