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Ordinanza — n. 42904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for evidence re-evaluation and private residence definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Pullano Gaetano inadmissible, rejecting arguments regarding evidence re-evaluation and the definition of a private residence. The court held that the lower courts' factual findings on the stolen motorcycle's origin and the farm's status as a private dwelling were based on sufficient evidence and legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the evaluation of evidence or the factual characterization of a private residence are inadmissible if the lower court's decision is supported by adequate reasoning and does not involve a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal evaluation of evidence private residence definition criminal appeal review factual findings gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Si tratta di argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed in linea con il consolidato orientamento secondo cui integra il reato di ricettazione la detenzione di merce in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 Ud.
Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 - D'Amico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLANO GAETANO nato a CROTONE il 04/01/1998 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 28 novembre 2023, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone, che ha dichiarato Pullano Gaetano colpevole dei reati di cui all'art. 624 bis e 648 cod. pen, rubricati da A ad F. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando due motivi.

Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod pen, con il secondo deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di furto in abitazione. 3 . Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Quanto al primo motivo, le argomentazioni del ricorrente si basano infatti rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, rilevando come il ciclomotore usato dal Pullano fosse stato sottratto al denunciante Magnolia Vincenzo; che la sottrazione era avvenuta oltre un'ora prima del furto; che le spiegazioni fornite dall'imputato circa la provenienza del mezzo non era plausibile, perché smentite dal Magnolia, proprietario de mezzo. Si tratta di argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed in linea con il consolidato orientamento secondo cui integra il reato di ricettazione la detenzione di merce in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268713 - 01;

Sez. 3 -, n. 40385 del 05/07/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 276935 - 01). Quanto al secondo motivo, la configurabilità del furto in abitazione è in linea con il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui si può delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi:

a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito rilevano ( pag. 8 della sentenza di primo grado, integrante la pronuncia di appello secondo i principi citati) che Astorino, titolare dell'azienda agricola, alla pari del Cambareri ( destinatario di un altro furto nel proprio negozio), oltre a trascorrervi gran parte della giornata, vi dormiva talvolta. La Corte territoriale sottolinea poi che i mezzi da cui erano stati sottratti le batterie e il gasolio erano custoditi in un'area recintata e non accessibile al pubblico.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ot