Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2022, con cui Chiovaro Santo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato dì cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone a carico alibi false dichiarazioni senza giuramento facoltà di astenersi dal testimoniare sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO SANTO nato a PALERMO il 06/01/1982 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2022, con cui Chiovaro Santo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato dì cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.

2. Il Chiovaro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando vizio di motivazione.

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente omette di articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e di collegarle alla fattispecie concreta. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2