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Ordinanza — n. 42900/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the theft offense was not prescribed before the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lilla Ivana inadmissible due to a lack of prescription of the crime. The appellant argued the offense was prescribed, but the court found the aggravated theft committed on May 26, 2015, remained punishable as it was not prescribed before the May 23, 2024, appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The principle of prescription does not apply retroactively to invalidate an appellate judgment if the crime was not prescribed prior to the final ruling.

Parole chiave

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criminal prescription appellate judgment retroactive application inadmissible appeal aggravated theft dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILLA IVANA nato a LIVORNO il 02/01/1987 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lilla Ivana ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità non essendosi il reato prescritto prima della sentenza d'appello, emessa il 23 maggio 2024. Si tratta, infatti, di furto pluri aggravvato (per il quale è prevista la pena massima di anni dieci) commesso il 26 maggio 2015. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cosi deciso il 17 ottobre 2024. Il onsiglierp estensore Il Pres (e