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Ordinanza — n. 42899/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of skill and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft involving burglary and recidivism. The appellant argued for a specific aggravating circumstance of skill and generic mitigating factors, but the court found the evidence insufficient to prove the required level of astuteness. Furthermore, the appellate court correctly excluded generic mitigating circumstances due to the defendant's extensive criminal history and lack of reform.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The aggravating circumstance of skill requires proven ability to evade surveillance, not mere opportunism; generic mitigating circumstances are denied when the defendant's criminal record demonstrates a persistent lack of responsibility.

Parole chiave

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theft with skill burglary aggravation recidivism assessment generic mitigating factors Cassazione appeal criminal record evaluation procedural inadmissibility verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 62 bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista
Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Marciano
Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rainart
277952) o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv.
Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mariglíano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 4 luglio 2022, con cui Haldares Mara era stata condannata alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare dì situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952) o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948).

Nella fattispecie in esame, le precise dichiarazioni della p.o. permettono di distinguere le fasi in cui si è articolata la condotta illecita, realizzata con l'abilità e l'astuzia necessarie ad evitare sia che la vittima potesse accorgersi della condotta di materiale sottrazione dei beni ( l'imputata, distraendo l'orefice con varie richieste di mostrargli la merce, anche prelevandola dalla vetrina, era riuscita ad occultare alcuni gioielli), né era riuscito a scorger dove fossero stati occultati gli orecchini e gli anelli sottratti. t 4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. .

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente I' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito, con motivazione ampia e diffusa, hanno fatto pertinente riferimento al fatto l'imputata risultava gravata da 14 precedenti anche specifici, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, rilevando altresì che l'ulteriore episodio di furto evidenziava l' ulteriore manifestazione di una chiara propensione a delinquere.

In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mariglíano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine. Nello specifico, la presenza di numerosi precedenti penali dimostra che l'imputata non ha tratto alcuna responsabilizzazione dalle plurime precedenti condanne e restrizioni della libertà personale.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla C