Italian Court dismisses appeal claiming failure to apply aggravated violence on property under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Panarosa inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft involving violence on property. The appellant argued the lower courts failed to explicitly exclude the aggravating circumstance of violence against things under Article 625, paragraph 2 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment correctly identified deep damage to the door lock and frame requiring restoration, thereby satisfying the statutory elements for the aggravated offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 2 cod. pen.; The failure to explicitly exclude an aggravating circumstance in the reasoning does not render a conviction inadmissible if the factual findings and logical evaluation of the evidence clearly demonstrate the presence of the aggravating elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAROSA GAETANO nato a BARI il 22/03/1987 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 settembre 2022, con cui Panarosa Gaetano era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Deduce il ricorrente, reiterando in questa sede di legittimità le medesime doglianze già proposte in appello, l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 - , n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02;
Sez. 5 - , n. 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv. 279042 - 01). Orbene, la sentenza impugnata, alla pag.. 4, rileva come dal materiale fotografico in atti emerge l'esistenza di segni plurimi e profondi in corrispondenza della serratura e nella parte bassa della porta, con danni tali da richiedere una attività di ripristino del portone di ingresso, intaccato in diversi punti da grandi solchi. I giudici di merito, dunque, danno atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della piena sussistenza del presupposto per l'applicabilità della aggravante in parola.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 17 ottobre 2024 D 2 r5:1* Il Consigliere estensore