Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and generic mitigation rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Soufiane Byar inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for recidivism and generic mitigation. The appellant argued the reasoning regarding the rejection of recidivism and mitigation was contradictory and illogical, but the court found the lower court's motivation adequate by highlighting the defendant's negative personality derived from prior criminal records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal manifestly lacking in merit or based on insufficient motivation is inadmissible, requiring the appellate court to provide adequate reasoning on all contested points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYAR SOUFIANE nato a SALE TRABIQUE( MAROCCO) il 09/04/1986 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 18 gennaio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Soufiane Byar per i reati di cui all'art. 497-bis cod. pen. e all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, ritenuta la continuazione e la recidiva infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo volto all'esclusione della recidiva e di quello diretto alla concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito fornito su tali punti adeguata motivazione ponendo in risalto la negativa personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2