Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, rejecting request for fine substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tannir Jad inadmissible, confirming the lower court's criminal conviction for fraud. The appellant argued for a monetary penalty instead of imprisonment, but the court found no logical flaw in the territorial court's refusal due to the defendant's lack of income and risk of non-compliance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.: The court's discretionary power to refuse substitution of detention with a fine is valid when factual grounds exist regarding non-compliance and the defendant's inability to pay, rendering an appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANNIR JAD (CUI 04E90M4) nato a ROMA il 11/02/1996 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Jad Tannir per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla la Corte territoriale a sostegno dell'impugnato diniego - ossia, che la pena non potesse essere sostituita con quella pecuniaria, perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e perché dall'imputato privo di reddito non si poteva pretendere il pagamento di alcuna somma - non esibisce alcun profilo di illogicità evidente quanto all'uso del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il