Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it fails to challenge the lower court's procedural rejection of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appellant's criminal appeal inadmissible because it did not address the substantive reasons the Court of Appeal used to reject the original appeal. The appellant, Felicetta Settembre, sought to overturn a conviction for fraud and fraudulent bankruptcy, but her arguments focused on the merits rather than the procedural grounds for dismissal. Consequently, the court ruled against her, ordering her to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment declaring an appeal inadmissible is inadmissible if it does not attack the reasons that led to that declaration.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEMBRE FELICETTA nato a PALMA CAMPANIA il 15/09/1978 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I. L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Felicetta Settembre avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile, in quanto non attacca le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a dichiarare inammissibile l'appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/1