Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based arguments already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kalidash Shadhack inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued for acquittal on charges of illegal entry and recidivism, but his counsel insisted on merit-based arguments previously rejected. The court ruled that these arguments merely reiterated grievances already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already decided on the merits without presenting new specific legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHADHACK KALIDASH nato il 05/05/1975 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; vista la memoria del difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Morganti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 11 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Kalidash Shadhack per i reati di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen. (capo a) e all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto volti a sollevare censure di merito ed a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23