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Ordinanza — n. 42730/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a fraud conviction but failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the arguments were merit-based and merely reiterated grievances already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises merits-based objections without specific criticism of the lower court's arguments, as such grievances must be substantiated with distinct legal analysis to be considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based objections specific criticism requirement reiteration of grievances procedural costs award bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHINI MIRKO nato a ROMA il 16/06/1976 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Gerardo Russillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Mirko Franchini per il reato di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato sono inammissibili, in quanto volti a sollevare censure di merito ed a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il