Criminal appeal dismissed as untimely filed after 90-day deadline expired following second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Amadori inadmissible due to procedural timeliness violations. Although the second-instance judgment was issued on March 3, 2023, with a 90-day filing window, the appeal was not deposited until May 8, 2023, after the statutory deadline had passed. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADORI MARCO nato a AREZZO il 26/10/1980 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 16 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Amadori per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto tardivo, atteso che la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 3 marzo 2023 ed era stato fissato il termine di giorni novanta per il suo deposito, avvenuto tempestivamente in data 8 maggio 2023, dopo che al ricorrente, in data 6 marzo 2023, era stato comunicato il dispositivo della sentenza, cosicché il termine per l'impugnazione è decorso in data 18 luglio 2023, mentre il ricorso è stato proposto il 13 ottobre 2023; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23