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Ordinanza — n. 42727/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for alleging evaluation errors rather than perceptual mistakes in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeals by Angelo Testa and Simone Giuseppe Piazza inadmissible. The applicants argued for different treatment regarding generic mitigating circumstances compared to co-defendants who had their appeals accepted. The court ruled that the alleged grievances concerned errors of judgment and evaluation, not perceptual mistakes, which preclude admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Extraordinary appeals alleging errors in the application of mitigating circumstances are inadmissible if they concern errors of judgment or evaluation rather than errors of perception.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error judgment error generic mitigating circumstances Cassazione ordinaria revisione straordinaria impugnabilità di decisioni incidentali allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTA ANGELO nato a CATANIA il 06/09/1969 PIAZZA SIMONE GIUSEPPE nato a CATANIA il 22/09/1986 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe questa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha, per quanto di interesse in questa sede, rigettato i ricorsi proposti da Angelo Testa e Simone Giuseppe Piazza avverso la sentenza del 12 luglio 2022 della Corte di appello di Catania che, quanto alla posizione del Testa e del Piazza, aveva confermato la declaratoria di responsabilità dei predetti per il delitto di associazione di tipo mafioso per aver fatto parte di Cosa Nostra ed in particolare della famiglia Santapaola-Ercolano, nonché del solo Piazza per un delitto di tentata estorsione aggravata; - che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza da Angelo Testa risulta inammissibile per quanto di seguito esposto; - che con i motivi nuovi di ricorso, della cui omessa valutazione da parte della Prima Sezione penale l'odierno ricorrente si duole, il Testa aveva evidenziato che il Tribunale di Catania, nel pronunciarsi nei confronti dei coimputati che, diversamente da lui, non avevano optato per il rito abbreviato, aveva escluso la loro partecipazione all'associazione di tipo mafioso sulla base di una valutazione delle conversazioni intercettate diversa da quella accolta nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata; - che il ricorrente, tuttavia, non specifica se si trattasse di sentenza divenuta irrevocabile, non potendo ammettersi la produzione di sentenze non definitive, e comunque, anche laddove fosse passata in giudicato, deve escludersi che spetti al giudice di legittimità il confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato con la situazione probatoria propria del processo nel quale viene acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito e, di conseguenza, la Prima Sezione penale non avrebbe potuto in ogni caso prendere in considerazione i motivi nuovi di ricorso, cosicché il primo motivo della innpugnazione straordinaria risulta manifestamente infondato; - che con il secondo motivo il ricorrente si duole del diverso trattamento a lui riservato, rispetto ai coimputati, quanto all'applicazione delle attenuanti generiche, essendo stati accolti i loro motivi di impugnazione e non quello del Testa, ma l'errore denunciato non ha natura percettiva, ma valutativa, cosicché anche sotto tale profilo il ricorso straordinario risulta inammissibile;- che anche il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la medesima sentenza da Simone Giuseppe Piazza, che si duole del diniego delle attenuanti generiche e della continuazione con altri reati per i quali era già stato giudicato, è inammissibile poiché in relazione ad entrambi i profili oggetto di censura il ricorrente lamenta in realtà errori di valutazione e di giudizio e non di percezione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a