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Ordinanza — n. 42725/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding fraud and specific intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sandro Corda inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had previously convicted Corda of fraudulent bankruptcy based on deceptive operations and specific intent. The court rejected the appeal because the first ground was too generic and failed to address the lower court's reasoning, while the second ground was deemed unfounded due to adequate motivation regarding specific intent.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not confront the reasons of the lower court, or if the facts and law are manifestly unfounded due to adequate motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific intent fraudulent bankruptcy procedural costs bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA SANDRO nato a ROMA il 26/12/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire in data 11 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, avv. Lorenzo La Marca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla posizione di Sandro Corda, la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione (vedi pagg. 5-7 della motivazione della sentenza di appello); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico (vedi pag. 7 della sentenza di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i