Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and manifestly unfounded legal arguments regarding bankruptcy fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Mazzoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzoni argued for a re-evaluation of evidence and the legal qualification of his actions, but the court rejected these claims as impermissible in a review proceeding. The decision emphasized that the first-instance court correctly applied the law regarding bankruptcy fraud and that prior pardoned convictions remain relevant for benefit eligibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence not permitted in this stage or relies on manifestly unfounded legal arguments, and the appellant must bear the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MAURIZIO nato a GENOVA il 06/04/1962 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Enrico Scopesi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Mazzoni, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta semplice e dichiarato il reato prescritto, nonché prosciolto l'imputato da una delle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari e revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità, ed è manifestamente infondato laddove invoca la riqualificazione giuridica del fatto, atteso che anche la assunzione di un'obbligazione per finalità estranee all'oggetto sociale, aumentando il passivo patrimoniale, integra una condotta distrattiva; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai fini della concessione dei benefici rilevano, al fine di verificare se siano stati superati i limiti fissati dalla legge per la loro concessione, anche le precedenti condanne a pena condonata o estinta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos