Italian Court dismisses appeals against preliminary judge's late civil party admission as a valid judicial power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the civil party and defendants inadmissible regarding the preliminary judge's admission of the civil party. The court held that admitting a late civil party is a recognized judicial power, even if based on an erroneous assumption of timeliness. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cod. proc. pen.; The admission of a late civil party constitutes a valid exercise of judicial power, and any error regarding the timeliness of such admission is remediable through specific exclusion requests or appeals, rendering the appeal against the admission itself inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BETTINI CRISTINA nato a BOLOGNA il 01/06/1958 DANIELI RICCARDO nato a BOLOGNA il 05/05/1988 DANIELI MARCO nato a CASALECCHIO DI RENO il 30/09/1957 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA_2221_1\ Lis_a_alle—par_ti.;_ì udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ammesso la costituzione quale parte civile della persona offesa nel procedimento a carico di Cristina Bettini, Riccardo Danieli e Marco Danieli, imputati di reati fallimentari; - che il ricorso proposto da Cristina Bettini, Riccardo Danieli e Marco Danieli avverso detta ordinanza, sostenendo che essa costituirebbe un provvedimento abnorme perché costituente esercizio di un potere non attribuito al giudice dalla legge, in quanto la costituzione doveva ritenersi tardiva, è inammissibile, atteso che tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e che l'eventuale errore in cui possa essere incorso il giudice nella relativa decisione è rimediabile richiedendo l'esclusione della parte civile al Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, richiedendo l'esclusione al giudice del dibattimento o, ancora, impugnando la sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis