Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42716/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation order due to inadmissible grounds under D.Lgs. 159/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Lamonica inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second-instance confirmation of a confiscation order, arguing insufficient and contradictory reasoning. The court rejected these claims because the specific grounds raised were not permitted by the relevant procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Appeals against confiscation orders based on insufficiency, contradiction, or illogic of reasoning are inadmissible if they merely reiterate arguments already evaluated by the lower court without raising new, permitted legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation order inadmissible appeal procedural law reasoning grounds D.Lgs. 159/2011 court costs second instance valore patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONICA ANTONINO nato a CARONIA il 24/03/1966 avverso il decreto del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina in data 12 settembre 2022, che aveva disposto la confisca dei beni di Antonino Lamonica; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'inesistenza ovvero della mera apparenza della motivazione, è manifestamente infondato, atteso che vi è adeguata e corretta motivazione; laddove, invece, il ricorrente lamenta la insufficienza, la contraddittorietà o illogicità della motivazione, anche in conseguenza del travisamento della prova, deve osservarsi che il motivo non è consentito ai sensi degli art. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancanza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'emanazione della misura di prevenzione patrimoniale, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha ben spiegato perché anche i beni oggetto di confisca devono ritenersi effettuati con risorse economiche derivate dalle attività illecite compiute dall'odierno ricorrente nel periodo in cui egli è stato ritenuto socialmente pericoloso ed il ricorrente si limita a reiterare i medesimi argomenti già valutati dal Giudice di secondo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci