Italian Supreme Court dismisses appeal as generic complaints violate separation of powers in criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Ferrieri's appeal against his criminal conviction inadmissible. Ferrieri argued that the lower court erred in finding him guilty of the crime specified in Article 473 of the Penal Code, but his arguments were deemed generic and lacking factual support. The court ruled that such complaints merely express disagreement with the trial judges' fact-finding and are prohibited in appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 473 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments must be based on specific legal errors, not generic complaints or disagreement with the lower court's factual reconstruction, which is strictly prohibited in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIERI GIUSEPPE nato a CROTONE il 04/12/1968 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 3 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Ferrieri per il reato di cui all'art.473 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 473 cod. pen., è inammissibile, in quanto, con riferimento all'elemento oggettivo, prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, mentre, con riferimento all'elemento soggettivo, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori; le doglianze, quindi, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione questa vietata in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23