Cassation court dismisses appeal against conviction for private violence, rejecting arguments on subjective intent and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Amato inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of private violence. The appellant argued violations of statutory intent requirements and procedural flaws regarding probation denial, but the court found these grounds legally unfounded and repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 06/03/1997 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; R.G. 23640/2024
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 13 giugno 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Amato per il reato di violenza privata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 610, cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando criteri ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; in particolare, si sottolinea come i giudici di merito abbiano correttamente ritenuto configurato l'elemento soggettivo del reato, essendo sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, sicché il dolo è generico (v. tra le tante:
Sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010 - dep. 08/02/2011, Picheca, Rv. 249247; Sez. 5 , n. 2220 del 24/10/2022 - dep. 19/01/2023, Codoro, Rv. 284115); inoltre, il motivo è inammissibile, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato è correttamente motivato e privo dei difetti di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; - che il terzo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione e dell'inosservanza applicazione della legge in relazione alli art 163, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato dà conto delle ragioni per le quali non si è ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale della pena ed è priva dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C