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Ordinanza — n. 42708/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to address first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenza D'Aniello inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged the lower court's dismissal of her appeal regarding criminal liability for specific charges. The court ruled the appeal was generic because it merely repeated first-instance arguments without engaging with them, making a re-evaluation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, as it fails to provide specific grounds for re-examining the contested decision by merely reiterating arguments already considered by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissible appeal failure to engage reiteration of arguments procedural dismissal criminal liability court of cassation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO VINCENZA nato a GRAGNANO il 10/01/1983 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Vincenza D'Aniello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 8 gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della predetta dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato, in quanto effettivamente i motivi di appello risultano generici per le ragioni correttamente già indicate dalla Corte di merito; - che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità, sono inammissibili, atteso che la Corte di appello si è limitata a richiamare gli argomenti indicati nella sentenza di primo grado sulla base dei quali il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna solo per evidenziare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi con tali argomenti ? e quindi l'appello risultava generico, e che la correttezza della pronuncia di inammissibilità osta ad una rivalutazione dei predetti argomenti da parte di questa Corte di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis