Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual disagreement, upholding lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the conviction for the crime of false testimony, claiming violations of subjective elements and statutory provisions. The court rejected these arguments as mere expressions of disagreement with the lower courts' factual reconstruction, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation's control of legality does not allow the establishment of whether the lower court's decision proposes the best possible reconstruction of facts, nor does it require sharing its justification, but it is limited to verifying whether such justification is compatible with common sense and the limits of a plausible opinionable appreciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PIANO EMILIO nato a NOLA il 12/07/1997 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Emilio Del Piano per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori.
Invero, le doglianze si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che il secondo motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione e dell'inosservanza applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato è correttamente motivato e privo dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; inoltre, il motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso le doglianze si risolvono in un mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti, volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de