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Ordinanza — n. 42702/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for aggravated injuries and joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Andrea and Ciro Manna inadmissible and dismissed them. The defendants argued against their conviction for aggravated injuries and the denial of self-defense, claiming procedural errors and lack of logical motivation in the lower court's decision. The court rejected these claims, stating that the lower court's evaluation of evidence falls outside the scope of cassation review and that the convictions for joint liability and aggravated injuries were legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge, limiting review to manifest illogicality or lack of motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility joint criminal liability aggravated personal injuries self-defense evaluation cassation review limits aggressione fisica lesioni personali trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
Art. 4, legge 18 aprile 1974, n. 110

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNA ANDREA nato a NAPOLI il 04/06/1978 MANNA CIRO nato a NAPOLI il 27/10/1986 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; vista la memoria contenente conclusioni scritte fatta pervenire in data 19 ottobre 2024 dal difensore della parte civile Luigi Cardone, avv. Carmine Petrucci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 17 giugno 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Ciro Manna ed Andrea Manna per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso tra loro, con la recidiva reiterata infraquinquennale, nonché la penale responsabilità di Andrea Manna per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1974, n. 110, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Ciro Manna, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di lesioni personali aggravate, è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato non risulta affetto da palese illogicità e che la censura secondo la quale il capo d'imputazione inerente le lesioni personali riguarderebbe solamente le lesioni provocate dall'arma da taglio detenuta da Andrea Manna, è palesemente infondata, sia perché smentita dagli atti processuali e, in particolare, dallo stesso capo d'imputazione, il quale richiama altresì un pugno all'occhio sinistro, nonché calci e pugni, sia perché l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Ciro Manna, nonché il primo motivo di ricorso dell'imputato Andrea Manna, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla non ritenuta configurabilità della legittima difesa, ovvero dell'eccesso colposo di legittima difesa, sono inammissibili, essendo volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità; sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); inoltre, nella parte in cui denunzia la carenza e l'illogicità della sentenza, sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza risulta correttamente e sufficientemente motivata; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Ciro Manna, nonché il secondo motivo di ricorso dell'imputato Andrea Manna, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, sono manifestamente infondati, asserendo difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la domanda della parte civile di condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio non può essere accolta, atteso che la predetta ha fatto pervenire il 19 ottobre 2024 e quindi tardivamente le sue conclusioni e non ha quindi svolto un'utile attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le