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Ordinanza — n. 42701/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ionela Lazarescu inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reform of a conviction for private violence solely on grounds of insufficient motivation. The court rejected this because the complaint consisted of generic grievances lacking specific legal arguments or factual data required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere complaints about facts or lacks specific legal grounds and reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal private violence cassation review lack of motivation procedural costs azione penale privata abbandono per lesioni personali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZARESCU IONELA nato il 03/06/1984 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; l

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 21 novembre 2022, che aveva escluso la responsabilità di Ionela Lazarescu per il reato di violenza privata; in particolare, ha ritenuto sussistente il fatto e responsabile l'imputata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione, è inammissibile in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, vale a dire fuori dal sindacato di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23