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Ordinanza — n. 42700/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on missing evidence, legal violations, and prescription, but the Court rejected these as inadmissible grounds or mere factual complaints. Consequently, the lower court's conviction for personal injuries was upheld without review.

Regesto Legislator

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Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals based on inadmissible grounds or mere factual complaints are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints prescription period court costs criminal liability caso di rigore personale domanda di prestazione d'assicurazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
274, che non consente di proporre ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.
Art. 49, primo e secondo comma, cod. pen.
pen.; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, primo e secondo comma, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORI ROSINA nata a TERRACINA il 09/10/1981 avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Alfonso Donnarumma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Terracina in data 21 novembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Rosina Migliori per il reato di lesioni personali e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, è inammissibile, per effetto dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non consente di proporre ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 49, primo e secondo comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, operazione vietata in sede di legittimità; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali; al riguardo, si evidenzia che, essendo il reato stato commesso in data 22 agosto 2017, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo in data 22 febbraio 2025; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d