Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and improper sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for false identity attestation, arguing violations of Article 495 of the Penal Code and insufficient mitigation of punishment. The court rejected these claims as mere complaints lacking legal merit and improper sentencing arguments already adequately examined by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding facts or improper sentencing treatment are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and defenses were properly examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIONGUE BABACAR nato il 22/12/2003 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Babacar Ndiongue per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 495, cod. pen, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui motivazione risulta, dunque, esente da vizi; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile, inerendo al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza della Corte di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso