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Ordinanza — n. 42693/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42693/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cortinove Nicola Mirko inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the sentence was excessive and the wrong crime was identified, but the court found these grounds invalid. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Sentencing discretion regarding the gradation of penalties and the selection of the most serious crime belongs to the judge of first instance, making such complaints inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal aggravating circumstances judicial autonomy modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
3 della sentenza impugnata); osservato che la doglianza relativa all'errata individuazione del reato più grave è manifestamente infondata in quanto l'art. 73 comma quinto d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTINOVE NICOLA MIRKO nato a VASTO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cortinove Nicola Mirko, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che nella specie l'obbligo argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); osservato che la doglianza relativa all'errata individuazione del reato più grave è manifestamente infondata in quanto l'art. 73 comma quinto d.P.R. 309/1990 prevede una cornice edittale che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Cons