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Ordinanza — n. 42691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for reiterating arguments already rejected by the appellate court on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Oglino and Pili inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the lower court's finding of liability for aggravated fraud, but the court found their arguments merely repetitive of those already dismissed on appeal. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was logically sound and free of defects, as the appellants failed to provide a specific, argumentative critique of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the appellate judgment, failing to perform the critical function of a reasoned critique.

Parole chiave

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reiteration of arguments inadmissible appeal appellate judgment logical coherence court of cassation reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096
Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, Currà, Rv. 275500
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 PILI ELIDE nato a SAN CARLO CANAVESE il 23/09/1961 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Oglino Andrea Nicola Celestino e Pili Elide, ritenuto che l'unico motivo — comune ad entrambi i ricorsi - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine a plurimi episodi di truffa aggravata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 20-21 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che va collocata nell'alveo delle questioni di merito anche la doglianza -diffusamente esposta nel ricorso- con cui si lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 — 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 — 01). n rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'