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Ordinanza — n. 42690/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected by lower courts on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Daniel Bonora inadmissible and ordered him to pay court costs. Bonora challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability for an offense under Article 640 of the Penal Code, arguing illogicality and factual errors. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific, or argumentative substance.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments; mere repetition of points already rejected by lower courts constitutes inadmissibility due to lack of critical argumentation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Reiteration of Arguments Article 609 Code of Criminal Procedure Article 360 Code of Criminal Procedure Lack of Specificity Court of Cassation Preclusion bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA DANIEL nato a BONDENO il 28/03/1988 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bonora Daniel, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione, denunciandola di illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore T4 Pres